Ai sensi dell’art. 1, co. 229, della legge di bilancio per il 2023, si informa che, con delibera n. 8, in data 30/01/2023, il Consiglio metropolitano di Venezia ha stabilito di non applicare le previsioni dell’articolo 1, commi 227 e 228, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, sull’annullamento automatico delle somme accessorie (interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora) dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, affidati ad Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER – ex Equitalia) dal 2000 al 2015.
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Articolo 1, commi 222 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Determinazioni | 472.15 KB |