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Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 -  e del DPR 81 del 24/06/2022 è fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che assorbe e sostituisce i seguenti piani – da considerarsi d’ora in poi soppressi: 
  • Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete (rif. Artt. 6, co. 1,4,6, 60bis e ter Dlgs.165/2001)
  • Piano per l’utilizzo delle dotazioni strumentali (rif. Art. 2, co.594 L.244/2007)
  • Piano della performance (rif. Art. 10, co. 1 lett. a) e 1ter Dlgs. 150/2009)
  • Piano di organizzazione del lavoro agile (rif. Art.14, co.1 L. 124/2015)
  • Piano delle azioni positive (rif. art. 48 co.1 Dlgs. 198/2006)
 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.),  ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 -  e del DPR 81 del 24/06/2022 è confluito nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).
 
PIAO 2024-2026
 
PIAO 2023-2025
 
PIAO 2022-2024
 
 
 
Ultimo aggiornamento del 12 giugno 2024